ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MARGHERITA HACK".
La Fondazione ha sede a Giulianova (TE)
La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata.
ART. 2 - FINALITA' E INIZIATIVE
La Fondazione svolge la propria attività nella realizzazione di progetti scientifici e culturali che rispecchiano le idee, il ricordo, la grande personalità, la figura e la professionalità, anche attraverso la creazione di diverse sedi, nei luoghi amati, che permettano di ripercorrere la bibliografia ed i particolari periodi della vita di Margherita Hack.
In particolare le finalità della Fondazione sono:
1. Custodire e tramandare la memoria storica della studiosa, diffondere la conoscenza del suo pensiero e delle sue opere, promuovere attività di elevazione civile e culturale, iniziative atte a tutelare e continuare l'opera di ricerca scientifica e culturale, caratteristiche dell'opera e della vita di Margherita Hack.
2. Consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti, manoscritti, appartenenti al fondo di Margherita Hack che saranno catalogati ed ordinati secondo gli opportuni criteri.
3.Tutelare le opere e l'immagine di Margherita Hack e del suo pensiero e operato nell'ambito della scienza astrofisica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio che la Fondazione eseguirà su tutte le iniziative che soggetti terzi realizzeranno per omaggiare la studiosa; la Fondazione rappresenta inoltre un marchio di qualità che potrà inoltre essere presente, in qualità di "patrocinio", in eventi che altri studiosi e altre organizzazioni decideranno di dedicare a Margherita Hack.
4. Promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e della divulgazione e approfondimento del messaggio scientifico ed umano di Margherita Hack, anche in relazione alle dinamiche di sviluppo della società contemporanea, valorizzando le risorse scientifiche, culturali ed economiche.
5. Organizzare rassegne, convegni, seminari, corsi, conferenze, e manifestazioni attinenti allo scopo sociale, in particolare sulla cultura scientifica nel settore dell'astrofisica, e per la miglior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Margherita Hack, il tutto sia agendo direttamente che partecipando ad iniziative di terzi o riconoscendone la legittimità, o anche concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio. A tal fine si potranno utilizzare luoghi messi a disposizione dai soci stessi o da privati, imprese, Università, Enti pubblici o Pubbliche Autorità, utilizzando anche materiale didattico stampato e audio-visivo approntato a cura della Fondazione stessa;
6. Conseguire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 (diciotto) anni di età;
7. Promuovere e realizzare interventi di formazione, di orientamento e di assistenza all'inserimento professionale per giovani, disoccupati, per lavoratori in mobilità e cassa integrazione guadagni, per categorie svantaggiate;
8. Promuovere, progettare, organizzare, gestire e erogare interventi di formazione professionale e di orientamento in favore di enti pubblici e non, e di soggetti privati;
9. Promuovere, progettare, organizzare e erogare interventi di formazione per formatori e interventi di alta formazione;
10. Organizzare convegni, mostre e incontri nei settori culturale, formativo e informativo, con la possibilità di gestire biblioteche, cineteche, musei e spazi fieristici;
11. Creare e gestire archivi cartacei e elettronici per la conservazione e consultazione delle opere di Margherita Hack a chiunque sia interessato per ragioni di studio e didattiche in genere;
12. Creare e gestire siti in reti telematiche mondiali e internazionali, nazionali e locali, mediante utilizzo di elaboratori propri od altrui per la divulgazione delle opere e degli studi scientifici di Margherita Hack;
13. Compiere ogni operazione di vigilanza per la tutela dell'immagine, delle opere, degli studi scientifici, civile e sociale di Margherita Hack, vagliando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona e alle sue opere;
14. Pubblicare ricerche e tesi di laurea su argomenti attinenti allo scopo sociale;
15. Istituire un premio annuale con apposito bando di concorso per nuovi studiosi di astrofisica e cultura, e una appropriata commissione scientifica volta a giudicare gli studiosi partecipanti;
16. Concedere contributi di spese anche di viaggio a giovani studiosi ed operatori in genere nel campo degli studi di astrofisica e cultura, per programmi di studio in Italia e all'estero, o per partecipazioni a iniziative scientifiche, culturali, scuole e corsi di aggiornamento o di perfezionamento.
17. La Fondazione si mantiene costantemente disponibile a collaborazioni dirette con istituti culturali simili, scuole, Associazioni, enti scientifici, imprese pubbliche e private, Enti pubblici, sia in Italia che all'estero;
18. La Fondazione potrà costituire e gestire linee editoriali che promuovano la cultura umanistica, scientifica, storica, politica e religiosa, curare la divulgazione di testi e argomenti culturali ed artistici in genere nel campo della scienza e della cultura in genere, anche tramite audiovisivi, fotografie, periodici e stampati vari, e qualunque altro mezzo di comunicazione del pensiero, nei limiti di legge;
19. L'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione tramite i suoi componenti e/o collaboratori esterni e mediante convenzioni con enti pubblici e privati;
20. La prestazione di opere di consulenza e di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali (mostre, convegni, fiere, meeting) per conto di terzi: la Fondazione fornirà servizi legati all'organizzazione (allestimenti, campagne di marketing, servizio biglietteria, pubblicità);
21. Promuovere e sostenere tutte le iniziative utili alla tutela del genere animale;
22. La costituzione di associazioni locali e comunali che perseguano finalità simili a quelle della fondazione.
ART. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- sovraintendere, in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti, ponendo in essere tutte le attività ritenute necessarie, allo studio di fattibilità ed ai progetti preliminari; la Fondazione dovrà coordinare la propria attività con i competenti organi della Pubblica Amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, provvedendo altresì alla stipulazione di convenzioni, contratti ed altri accordi necessari;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parted) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di partedelle attività;
- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione di locali culturali (musei, esposizioni, ecc);
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o in direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, nei limiti delle leggi vigenti, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
ART 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquista;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da proventi delle attività svolte dalla Fondazione;
- da contributi volontari da parte di privati cittadini;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Tali proventi, detratte le relative spese, devono essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione. E' il Consiglio Direttivo che:
- delibera l'incremento del capitale;
- decide in merito agli investimenti da effettuare attraverso decide in merito agli investimenti da effettuare attraversoil patrimonio.
La Fondazione svolge la propria attività con i proventi della Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e con ogni altra entrata non destinata a incrementarlo,ivi compresi i contributi pubblici e privati e gli utili di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione.
La Fondazione può svolgere anche attività imprenditoriali,commerciali o connesse, realizzate in via del tutto secondaria,marginale e accessoria. I ricavi netti delle attività collaterali saranno destinati al raggiungimento dei fini sociali.
ART 5 - FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Soci Fondatori e dei partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART. 6 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Il rendiconto economico-finanziario della Fondazione comprende l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Deve informare circa la situazione economico-finanziaria della stessa, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente esercitata. Il rendiconto economico-finanziario:
- deve essere approvato dal Consiglio Direttivo;
- deve essere accompagnato dalla apposita relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori, se nominato, dei conti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (in casi eccezionali entro sei mesi).
Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali, rimane affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
ART 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE
membri della Fondazione si dividono in: Fondatori emembri della Fondazione si dividono in: Fondatori ePartecipanti Aderenti, Partecipanti Sostenitori, PartecipantiIstituzionali e "membri" dell'Albo d'Oro.
Per tutti i rapporti con la Fondazione, il domicilio dei soci,degli amministratori e dei membri dell’organo di controllo,se nominato, è quello che risulta dagli atti in possessodella Fondazione. A tale domicilio vanno effettuate tutte lecomunicazioni previste dal presente statuto. Qualora sianopreviste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronicao altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggettidi cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzodi posta elettronica o al diverso recapito chesiano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A talfine la Fondazione potrà istituire un apposito “libro dellecomunicazioni” ove riportare, oltre al domicilio già comunicatodai soci, anche i diversi indirizzi o recapiti, comunicatidai soci con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivoaggiornamento.
ART 8 - FONDATORI
Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione e dell'impegno personale sin dalla sua costituzione, i Signori possono divenire Fondatori, tali nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, entro un anno dal riconoscimento della fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione entro nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
ART 9 - PARTECIPANTI ADERENTI
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
ART 10 - PARTECIPANTI SOSTENITORI
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali. Il Consiglio Direttivo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
ART 11 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI
Sono Partecipanti Istituzionali gli enti pubblici che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle norme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio Direttivo. I Partecipanti Istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono e costituiscono l'Advisory Board, ai sensi del successivo art 21.
ART 12 - ALBO D'ORO
Possono divenire membri dell'Albo d'Oro le persone o enti aiPossono divenire membri dell'Albo d'Oro le persone o enti aiquali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità in considerazionedel versamento di particolari contribuzioni ovveroanche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazionedel fatto che, per qualità, titoli o attività,essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.
ART 13 - PARTECIPANTI ESTERI
Possono essere nominati Partecipanti Aderenti, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali o "membri" dell'Albo d'Oro, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.
ART 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Gli organi sociali della Fondazione sono:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato Scientifico;
- l'Advisory Board.
ART 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente.
Il Consiglio direttivo ha tra lo'altro il compito di:
- nominare nuovi Fondatori, entro un anno dal riconoscimento dell'ente, stabilendo le forme e l'entità dei contributi che gli stessi dovranno prestare al fondo di dotazione;
- nominare il Revisore od il Collegio dei Revisori della Fondazione;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito stabilito dal presente statuto;
- la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi sociali;
In particolare il Consiglio Direttivo:
- si occupa del reperimento dei fondi;
- delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti;
- delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi patrimoniali;
- nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- nomina eventuali Presidenti Onorari;
- si occupa del personale (ad esempio assunzione, licenziamento, trattamento giuridico ed economico) che svolge il lavoro presso la Fondazione;
- delibera gli eventuali compensi da attribuire agli organi sociali;
- redige ed approva, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo unitamente al bilancio di previsione triennale della Fondazione;
- approva, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il rendiconto economico-patrimoniale e finanziario dell'esercizio precedente;
- esamina le proposte di intervento.
Il consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da tre a sette.
Il consiglio direttivo resta in carica per cinque anni.
I membri del consiglio direttivo potranno essere scelti tra i Fondatori e tra tutte le categorie dei partecipanti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi. In prima convocazione il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno i due terzi dei componenti in carica; tra la prima e la seconda convocazione si prevede almeno un'ora di intervallo; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo, se nominato.
Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.
ART 16 - PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale (di fronte ai terzi e in giudizio) della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente nei casi di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica dell'operato. Il Presidente ha i seguenti compiti:
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- cura l'osservanza dello qualora si renda necessario;
- controlla l'andamento amministrativo e la Fondazione;
- cura le relazioni con enti, che e private e altri organismi,rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si avvale della collaborazione dei Consiglieri, anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi. Il Presidente inoltre, in accordo con il Comitato Scientifico, sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono attribuite al Vice Presidente, e, solo in mancanza di quest'ultimo, al consigliere più anziano;
ART 17 - SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario generale:
- collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- si occupa della corrispondenza;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo e li conserva dell'archivio della Fondazione.
ART 18 - REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Consiglio Direttivo nomina un Revisore dei conti od un Consiglio Direttivo nomina un Revisore dei conti od un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e duemembri supplenti scelti tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o iscritti al Registro dei Revisori Legali, determinandone la misura del compenso.
I Revisori dei Conti:
- curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
- partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
- verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri;
- redigono una relazione relativa al rendiconto economico-patrimoniale e finanziario di ogni anno.
Il Revisore Unico od il Collegio dei Revisori potrà altresì indirizzare al presidente della Fondazione ed ai membri del Consiglio Direttivo, le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.
I Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Possono essere revocati in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.
ART 19 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'astrofisica ed in genere nei settori d'interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge attività di raccordo tra le attività della Fondazione, nonché attività di consulenza, e fornisce indicazioni al Consiglio Direttivo per i programmi e le attività della Fondazione.
In particolare, il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale, annuale e pluriennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è presieduto dal Vice Presidente, che verrà nominato dal Comitato Scientifico nel proprio seno. Il Comitato Scientifico valuta il programma annuale e pluriennale delle attività da sottoporre al Consiglio Direttivo e definisce altresì gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
ART 20 - ADVISORY BOARD
L'Advisory Board è un organo consultivo e di garanzia dellaL'Advisory Board è un organo consultivo e di garanzia dellaFondazione, ed è composto dai rappresentanti dei partecipantiistituzionali. L'Advisory Board ha il compito di:
- studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie e i- studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie e i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della fondazione;
- collaborare alla definizione della politica scientifica e culturale della Fondazione. Tale organo, nell'espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può interveniredi propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.
ART 21 - ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza l'esclusione dei Partecipanti Aderenti, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Istituzionali, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
ART 22 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione.
ART 23 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione deliberato In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio Direttivo il Consiglio stesso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche estranei alla Fondazione,determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità a favore di associazioni o fondazioni che abbiano attività istituzionali conformi a quelle della presente
Fondazione, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo.
ART 24 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e le norme dileggi vigenti in materia.